di
Nancy Nitti
LA FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE
Per capire meglio come operare all’ interno della nuova scuola bisogna conoscere bene alcuni punti che fanno parte della strutturazione educativa all’ interno dell’ attuale scuola.
La strutturazione attuale, riguardante gli alunni disabili è discriminatoria. Si utilizza il docente di sostegno esclusivamente per l’alunno disabile quando invece il PEI dovrebbe essere utilizzato per ogni alunno.
Ogni docente curricolare ed extracurricolare diverrà anche una figura, competente, nella Metodologia di Sostegno che non è necessariamente quella del mondo della disabilità Un vero e proprio percorso fatto di metodologie da adottare con gli alunni sia disabili che non. Formare la figura di “Esperto nei processi metodologici di apprendimento”, che studia nel contesto scolastico, oltre alle varie patologie psichiche, anche il diverso approccio di studio, ad esempio per mappe concettuali, per schemi, per riassunti, sarebbe necessario. Integrare le competenze del docente e del personale educativo (docenti curricolari, extracurricolari, di sostegno e tirocinanti) con altre competenze, sarà un aggiornamento che dovranno seguire prima dell’inizio del percorso scolastico (per intenderci tra i mesi di giugno e settembre ed in itinere) per integrare e colmare tali carenze. Saranno lezioni da seguire sia presso le università di Scienze Pedagogiche, sia online, accedendo ad una piattaforma MOOC creata dalla stessa università, che fornirà materiale didattico sulle varie metodologie di apprendimento e sulle varie patologie psichiche, per poi concludere il percorso con delle esercitazioni e l’attestazione finale.
Essendoci diversi insegnanti per ogni sezione e non essendoci l’ impegno da parte del docente di avere più di una sezione e più di un plesso scolastico, avendo più ore libere a disposizione, sarà più facile per lo stesso seguire i corsi nelle ore in cui non lavora con la classe.
La sinergia tra Università e Scuola deve essere continua, le Università devono garantire gli aggiornamenti e supporto ai docenti per tutto l’anno scolastico.
Ogni alunno ha una metodologia diversa nello studio, è giusto differenziare la spiegazione e comprendere il loro modo per ottimizzare lo studio e l’apprendimento. Questo non vuol dire che i docenti dovranno -entrare nella testa di ogni alunno-, ma dovranno diversificare il modello di impostazione della stessa lezione, con diversi approcci: schemi, mappe concettuali, riassunti verbali che consentiranno all’alunno di seguire la lezione e capirla integralmente.
Il pedagogista supporterà i docenti e gli operatori educativi, per rinforzare tale approcci all’apprendimento di ogni singolo alunno.
Nessuno studente in questo modo rimarrà indietro nell’apprendimento, le bocciature non dovranno esserci all’ interno del percorso scolastico. Docenti e tutor faranno il possibile per far sì che lo studente non rimanga indietro ed ottimizzi le proprie capacità soprattutto ascoltando e dialogando con lo stesso.
Questo è il primo punto che deve cambiare all’ interno del percorso scolastico. Ora vediamo cosa l’attuale scuola propone e come può essere ottimizzata diversamente.
[Tra le [ *] indicheremo le informazioni prese da internet su www.triesteabile.it, analizzando poi, fuori dalle parentesi, quello che può essere fatto ]
[ Il P.E.I. è:
– progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;
– progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell’apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.
contiene:
– finalità e obiettivi didattici;
– itinerari di lavoro;
– tecnologie;
– metodologie, tecniche e verifiche;
– modalità di coinvolgimento della famiglia.
tempi:
– si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico;
– si verifica con frequenza trimestrale;
– verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.
Identificazione dell’handicap. Attestazione
- Se il bambino al momento dell’ingresso nella scuola, viene segnalato dalla famiglia come portatore di handicap e necessita di interventi di sostegno, i genitori devono produrre le documentazioni mediche già acquisite, convalidate dal Servizio sanitario nazionale.
- Se le difficoltà del bambino vengono individuate ed evidenziate dai docenti, la scuola è impegnata a prendere contatto con i genitori per acquisire informazioni ed eventuali certificazioni, sottoponendo poi il caso alla valutazione del servizio sanitario nazionale.
- Le particolari difficoltà dell’allievo vanno in ogni caso sintetizzate dalla USL di competenza in un “profilo-diagnosi” (coperto dal segreto professionale) e progressivamente aggiornato ad ogni variazione della situazione e puntualizzato nel momento del passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Programmazione del “piano educativo individualizzato”
- Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali di cui sopra, interessando i genitori di ciascun bambino, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo determinato (mese, trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel “Piano educativo individualizzato” gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).
- Vanno stabiliti i tempi e i modi delle verifiche, e concordate le modalità relative alla redazione, utilizzazione e conservazione della documentazione a cui fare congiunto, ricorrente riferimento.
Piano educativo individualizzato di alunni portatori di gravi handicaps
- Sempre in intesa, e tenuto conto del parere e del contributo delle famiglie interessate, andrebbe predisposto un programma che preveda, per gli alunni portatori di gravi handicaps, bisognosi di una specifica, continua assistenza, la frequenza in uno o più plessi di scuola comune che, per strutture edilizie, per dotazione di personale, per prossimità di presidi sanitari e di centri di riabilitazione, siano in grado di garantire una migliore attuazione del piano educativo individualizzato.
- In carenza di strutture scolastiche idonee, si dovranno identificare quelle ritenute necessarie e prendere iniziative affinché siano adattate e potenziate.
Calendario degli incontri
- Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione delle classi; riunioni periodiche per la definizione – attuazione – verifica – del programma; riunioni per la programmazione dell’anno scolastico successivo; riunioni per facilitare il passaggio a diverso ordine di scuola.
Prevenzione di stati di disagio e di disadattamento
I gruppi professionali, sopra citati, intervengono per prevenire, rimuovere risolvere i problemi di alunni che presentano difficoltà connesse a stati di disagio e di disadattamento.
Orientamento
Gli operatori sopra indicati, anche con l’aiuto delle Associazioni, delle famiglie e dei servizi specializzati, procedono, per quanto di competenza, alla predisposizione e ricognizione delle strutture: scolastiche, di formazione professionale, di avviamento al lavoro e alla ricognizione dei centri e laboratori, verso i quali orientare gli alunni portatori di handicaps, durante e dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico; consigliano e aiutano le famiglie.
Proposta di Piano Educativo Individualizzato
Criteri generali:
I soggetti dell’intesa, al fine di attuare il piano educativo individualizzato per gli alunni portatori di handicaps, concordano i mezzi e i modi per documentare il comune itinerario operativo.
Questa documentazione non deve intendersi sostitutiva della scheda di valutazione che resta lo strumento di lavoro specifico dei docenti; né sostitutiva del “libretto sanitario” previsto dalla L. n. 833/1978 sulla “Riforma del Servizio sanitario nazionale”. Essa, dovrà essere finalizzata a favorire gli interventi interprofessionali previsti dalla L. n. 517/1977.
Tenendo conto di alcune esperienze in atto, se ne propone una esemplificazione:
- 1° Parte: Identificazione della situazione al momento di ingresso del soggetto portatore di handicaps nella scuola (materna, elementare, media).
Concorrono alla identificazione del profilo dell’alunno al momento del suo ingresso nella scuola: operatori scolastici, operatori socio-sanitari, familiari dell’alunno; l’iniziativa può essere presa da ciascuna delle componenti.
Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore didattico e dal Preside, dall’insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell’equipe specialistica della ASL ( UONPI, ad es.), da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell’alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica.
Con il contributo delle varie competenze e conoscenze si traccia, nella prima parte del documento, un profilo del soggetto che dovrebbe comprendere: dati anagrafici, dati familiari, domicilio, indicazione della eventuale scuola di provenienza, condizioni al momento di ingresso (per esempio: stato di salute, vista, udito, coordinazione motoria, orientamento, autonomia, linguaggio in relazione all’età, condizioni psichiche, comportamento con i coetanei e con gli adulti, situazioni e manifestazioni per cui si chiedono esami particolari e interventi specializzati, ogni altra notizia che possa risultare utile)
- 2° Parte: Valutazione approfondita
Durante il primo periodo di frequenza scolastica l’alunno viene osservato dagli insegnanti e dagli operatori socio-sanitari che si propongono di valutare: gli aspetti generali, i livelli di capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative.
In merito si potrà ricorrere all’uso di strumento di osservazione come: griglie, schede, guide, ecc., tenendo conto del fatto che la valutazione approfondita risulta premessa necessaria per la definizione del piano educativo individualizzato.
Il gruppo di lavoro procede quindi a registrare i dati acquisiti.
- 3° Parte: Piano educativo individualizzato
Questa terza parte si dovrebbe articolare in più fogli, in ciascuno dei quali lo spazio di competenza della scuola risulti affiancato da quello di competenza degli operatori socio-sanitari e addetti alla riabilitazione.
In modulo sintetico si individuano ed indicano gli obbiettivi.
Per ciascuno… l’interazione tra i docenti, il materiale didattico, i luoghi e i tempi di azione.
Gli operatori socio-sanitari definiscono, in corrispondenza: gli interventi terapeutico-riabilitativi, le assistenze e i luoghi di azione
Il gruppo si riunisce in date prestabilite (mensili, trimestrali ecc.), prende atto del programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori: esprime una valutazione complessiva, riformula il programma per obiettivi.
I collegi dei docenti, i Consigli di classe e di interclasse partecipano, secondo competenza, alla definizione del piano educativo individualizzato.
I gruppi di lavoro per l’integrazione degli alunni portatori di handicaps costituiti presso i Provveditorati, offrono consulenza tecnica, con particolare riguardo a quanto attiene agli interventi scolastici.
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 13 della legge n. 104 del 1992. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili. ]
Il PEI non deve essere scritto solo per i ragazzi con disabilità. Il docente curricolare dovrà stilare in massimo tre pagine di PEI per ogni alunno, in collaborazione con il pedagogista, il tutor tirocinante pre-ruolo e i sei tirocinanti tutor pre-laurea. Si aggiungerà il docente di sostegno ed educatori di sostegno qualora ce ne sia bisogno. Gli educatori di sostegno dovranno essere assunti dalle cooperative ed essere aggiornati sulla problematica di intervento del soggetto con handicap.
Per ogni alunno senza handicap si dovranno elencare:
– metodologie, tecniche, variazioni sulle stesse;
– modalità di coinvolgimento della famiglia.
Per la classe si dovranno elencare:
– verifiche, finalità e obiettivi didattici;
– itinerari di lavoro, distribuzione compiti;
– tecnologie adoperate (se ce ne sono);
per gli alunni con handicap si dovranno elencare:
– metodologie, tecniche, variazioni sulle stesse;
– modalità di coinvolgimento della famiglia;
– verifiche, finalità e obiettivi didattici;
– itinerari di lavoro, distribuzione compiti;
– tecnologie adoperate (se ce ne sono);
Profilo Dinamico Funzionale:
[ Per un Profilo Dinamico Funzionale esatto, occorre una corretta formulazione del Piano Educativo Individualizzato, ed è perciò indispensabile, una programmazione degli interventi che deve essere il frutto di una collaborazione interdisciplinare in ogni settore: docenti curricolari e specializzati, degli operatori della A.S.S.L. e la collaborazione della famiglia. La conoscenza puntuale, estesa e approfondita della situazione individuale permetterà di trovare utili indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell’individuo con handicap per raggiungere un suo possibile traguardo.
Formazione delle classi
Le classi che accolgono alunni portatori di handicap, erano automaticamente costituite con un “massimo di 20 alunni”, come è esplicitato al comma 3, art.7 L.517/1977; tale legge è richiamata e confermata all’art.13, comma 1 della Legge 104/92. Però l’art.40 della L. 449/97 ha abrogato questi riferimenti normativi producendo classi molto numerose.
In seguito a questo disservizio l’art. 26 comma 12 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad emanare un decreto per regolare la materia.
Infatti il Ministero P.I., conseguentemente emanava il D.M. n. D.M. 141 del 3 Giugno 1999, nel quale è stabilito che le classi frequentate da alunni portatori di handicap, non abbiano più di 20 alunni, purché sia predisposto, da parte dell’intero Consiglio di classe (e non da parte del solo insegnante di sostegno) un progetto per l’integrazione. In tale progetto devono essere espressamente indicati: le motivazioni per la riduzione del numero degli alunni, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno e le strategie e le metodologie adottate dal Consiglio di classe.
Il progetto va inviato dal Capo di Istituto al GLH del Provveditorato agli Studi, il quale, sulla base dei criteri predisposti dal GLIP in merito alla formazione delle classi, esprime motivato parere al Provveditore. Se tale progetto non è stato presentato o non viene approvato, le classi di ogni ordine e grado frequentate da alunni in situazione di handicap, non possono comunque avere più di venticinque alunni. Esiste però una flessibilità da ventuno a venticinque alunni determinata dalla gravità dell’ handicap, dalle situazioni oggettive degli alunni interessati e dalle difficoltà organizzative della scuola e dalle risorse professionali in essa presenti (sufficiente numero di ore di sostegno, preparazione di tutti gli insegnanti sulle tematiche dell’ handicap, etc…).
La presenza nella stessa classe di più di un alunno in situazione di handicap deve essere prevista solo in casi eccezionali e come ipotesi residuale, e solo in presenza di handicap lievi.
Le classi iniziali con più di un alunno in situazione di handicap sono comunque costituite con non più di venti iscritti.
Per alunni con o senza handicap, temporaneamente ospitati presso ospedali per un periodo non inferiore a 30 giorni, possono essere autorizzate dal Provveditore agli Studi classi di scuola elementare o media, anche con un basso numero di alunni. La materia è regolata dalla C.M.353 del 7 agosto 1998 (art.11).
Novità: TAR del Lazio – sentenza dell’11 Aprile 2007 ]
Le classi dovranno essere di massimo 20 alunni per classe come è esplicitato al comma 3, art.7 L.517/1977 e come confermato dall’art.13, comma 1 della Legge 104/92. Non bisogna condividere l’abrogazione fatta dall’art.40 della L. 449/97.
La classe potrà avere momenti di cooperazione all’ interno dell’orario scolastico insieme con il portatore di handicap per il raggiungimento degli obiettivi.
Verrà stilato un ordine degli interventi con gli argomenti di studio sia per i portatori di handicap sia per la classe, per trovare anche argomenti in comune con le altre materie e rendere le lezioni interdisciplinari.
Gli studenti ricoverati dovranno essere supportati dai tirocinanti pre-ruolo, tirocinanti pre-laurea e dai tirocinanti pedagogisti che organizzeranno gli incontri prendendo spunto dal programma didattico curricolare della materia di studio.
Verifiche GLH:
[ Agli interventi educativi, dopo l’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno).
Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d’Istituto ( L.104/92,art.15,comma2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull’ handicap in relazione alla singola scuola.
E’ importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato, formulare la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l’Atto di indirizzo D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.
Inoltre, vedere se tra Ente Locale, A.S.L.L. e Provveditorato, sono stati sottoscritti accordi o intese, per stabilire i servizi e le disponibilità finanziarie che le Amministrazioni si impegnano a realizzare.
Che cosa è L’Accordo di Programma?
L’art27 della L.142/90, definisce l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
Il presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.]
Le verifiche saranno gruppi di lavoro per l’ integrazione scolastica dei portatori di handicap e dovranno essere estesi non solo alle discipline curriculari ma anche a quelle extracurricolari riguardanti il supporto allo studio, allo sport, all’ arte, alla musica, alla danza, al cinema, al teatro e alla narrazione.
Tutti gli studenti dovranno scegliere per le ore pomeridiane un’attività preferenziale tra quelle extrascolastiche oltre al supporto allo studio.
I corsi non saranno definiti per età, le discipline avranno studenti per fasce di età che oscilleranno dai 3-5 anni, dai 6-10, da 11-13, provenienti da diversi plessi scolastici limitrofi.
Gite scolastiche di Istruzione:
[ Dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:
Per la partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonchè di predisporre ogni altra misura di sostegno”.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
In caso negativo, bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. 291/92.]
Gli accompagnatori durante le gite scolastiche o durante gli spostamenti extrascolastici, potranno essere gli educatori e non i docenti, a meno che le gite non riguardino determinati argomenti di studio. In quel caso i docenti potranno comunque essere affiancati dagli educatori che saranno coperti da assicurazione e spese viaggio direttamente dalla struttura scolastica.
L'insegnante di sostegno:
[ E’ un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare “forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap” e “realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”
Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all’Ufficio Provveditorato l’assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
L’insegnante di Sostegno assume l’impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell’impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all’alunno h., mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell’attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
L’insegnante di sostegno partecipa, nella scuola elementare, in piena contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, compresi i soggetti handicappati.
Le modalità con cui viene assegnato l’insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. n°331/98 artt.37 e 41 come integrato dall’art.26 comma 16 della Legge 448/98.
Ciò significa che non vi sarà più la nomina di un insegnante ogni quattro alunni in situazione di handicap, ma che il Provveditore potrà disporre nell’organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole statali della Provincia.Questi posti verranno poi assegnati alle singole scuole secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, documentate con Diagnosi Funzionale e corredate di progetto di integrazione. Se il numero di posti calcolati con l’operazione precedentemente indicata (1:138), il Provveditore può concedere delle deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancanti. Ciò in base all’art.40 comma 3, L.449/97 e dall’art.26 comma 15, L.448/98.
Quali sono i problemi ricorrenti per il sostegno?
- Il ritardo nel tempo di nomina, che è legato a tutto il movimento dei trasferimenti degli insegnanti ed è un problema che va risolto a livello di Ministero della Pubblica Istruzione.
- La rotazione continua degli insegnanti di sostegno da un anno all’altro.
- La quantità delle ore: c’e’ una riduzione crescente delle deroghe a causa delle restrizioni delle leggi finanziarie. Però un fatto positivo: nella Legge Finanziaria del 2000, L.448/99, all’art.21 comma 2, mentre impone la riduzione del numero di insegnanti, esclude quelli di sostegno, facendo salvo l’art.40, commi 1 e 3 della Legge 449/97, che prevedono sia la nomina di insegnanti specializzati secondo il nuovo rapporto un posto ogni 138 alunni, sia la nomina in deroga di ulteriori insegnanti di sostegno.
- La qualità della prestazione (leggere nel sito della Federazione Associazioni Docenti per il Sostegno : Fadis),e la Qualità dell’Integrazione Scolastica,…da Introduzione nel sito di Pavoni Risorse di Dario Ianes e Mario Tortello). ]
Il docente di sostegno affianca in classe il ragazzo disabile insieme con l’assistente educativo, una figura specializzata sull’ handicap. La nuova scuola prevedrà una convenzione con l’ Università che provvederà a fornire attraverso piattaforma MOOC tutte le informazioni necessarie sulla patologia di interesse, in maniera che, oltre ad avere la specializzazione post laurea, il docente possa intervenire in maniera idonea sul contesto educativo più adatto alla patologia in questione. Anche gli educatori, e chi si interfaccerà con la problematica, potrà avere accesso, in modalità online, al materiale di studio.
Tutti gli aggiornamenti e la formazione post laurea per docenti e tirocinanti che verranno forniti su piattaforma MOOC dovranno essere svolti nelle sedi dell’ Università o, chiedendo l’ identificativo, anche da casa.
Continuità Educativa e didattica:
[ La continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi dell’istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede “forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).
Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.
Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell’alunno handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio – sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l’insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l’alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni con Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e nella C.M. n° 339/92.
Nel collegato alla legge finanziaria 662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio che sancisce :”è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap”. Tale norma è ribadita dal citato art.40 del D.M. n°331/98.
Infine, tra le ipotesi di sperimentazione il D.M. n°331/98 all’art.43 indica anche quella concernente la continuità educativa. ]
La continuità didattica non sarà solo per i disabili ma sarà presente anche per tutti gli altri studenti. Ci sarà il continuo monitoraggio attraverso la compilazione delle schede personali dell’alunno dove verranno indicate le predisposizioni, gli argomenti dove ha mostrato maggior interesse, l’andamento scolastico. Le schede verranno analizzate dal pedagogista che valuterà, nelle sedute individuali, insieme con lo stesso studente, il percorso o i vari percorsi possibili da seguire post diploma.
Mansioni degli "ex bidelli" (ora denominati "collaboratori scolastici"):
[ (AIPD * Osservatorio Scolastico Nazionale,* Carta dei.Diritti, aggiornamento a cura dell’Avv. Salvatore Nocera).
Sino alla fine del 1999 il mansionario dei collaboratori scolastici è regolato dai contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli Enti Locali per la scuola dell’infanzia, elementare e superiore (D.P.R. n° 347/83 e successive modifiche), secondo cui tale personale, inquadrato nella “quarta fascia stipendiale” deve svolgere attività di assistenza materiale nell’ingresso ed uscita dalla scuola degli alunni con handicap, all’interno dei locali scolastici e di assistenza per l’igiene personale e l’accompagnamento ai servizi igienici; ciò senza alcuna indennità aggiuntiva essendo queste mansioni ordinarie normali del profilo professionale.
A partire dal 1°gennaio 2000 tutti i collaboratori scolastici dipendenti degli Enti Locali, transitano nei ruoli del Ministero della P.I. (L.124/99 art.8) e si applicano ad essi ed a quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto Collettivo, approvato nel maggio 99 e pubblicato nel supplemento alla G.U. n° 133 del 9 giugno 99. In forza dell’art.32 di tale contratto i collaboratori scolastici nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e mansioni aggiuntive.
Le mansioni ordinarie indicate nell’art.50 comma 1 e tabella A: Profili professionali area A/2: Profilo Collaboratore scolastico “…ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.”
Le mansioni aggiuntive, per le quali quindi scatta il diritto al premio incentivante, sono individuate sempre dall’art.50 comma 1 stessa tabella come segue:”…assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Per tutte le mansioni ordinarie ed aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L’individuazione dei collaboratori scolastici che dovranno svolgere le mansioni aggiuntive avviene, grazie al Dirigente Scolastico con ordine di Servizio; quanto al premio incentivante la relativa delibera spetta al Consiglio di Circolo.
Per evitare discontinuità nel servizio svolto dai collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali, nel momento in cui entrano nei ruoli del Ministero P.I. i D.M. n.184 del 23/7/99 (artt.6,7,8) e n.297 del 10/12/99 forniscono chiarimenti nel senso sopraindicato. Inoltre la C.M. n.245/99 alla voce VARIE nei numeri 3,4,e 5 precisa con esempi che gli ex bidelli degli Enti Locali trasferiti allo Stato dovranno continuare a svolgere, come dipendenti statali, solo i compiti di assistenza agli alunni con handicap nell’ambito della scuola. Quanti svolgevano anche mansioni, quali ad esempio di autisti di scuolabus o di sorveglianza alle mense scolastiche, dovranno cessare da questi incarichi, rientrando essi nelle competenze del personale dipendente degli Enti Locali i quali debbono continuare a garantire questi servizi e quelli dell’assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione; viene citato a tal proposito il D.P.R. n. 616/77 art. 42 e 45, che sono espressamente richiamati dall’art.13 comma 4 della L.104/92.
I genitori degli alunni con handicap debbono conoscere con esattezza questa normativa per chiederne ai Dirigenti Scolastici la puntuale applicazione, affinché non avvenga che la scuola telefoni a casa chiedendo ai familiari di recarsi presso i locali scolastici per motivi legati all’igiene personale del figlio con handicap.
Questa prassi, talora adottata da alcune scuole, è illegittima poiché il Servizio Pubblico di integrazione scolastica comprende anche questi aspetti. La famiglia pertanto non deve essere disturbata per questi motivi poiché, in caso contrario, si potrebbe forse ipotizzare l’interruzione di un pubblico servizio.
Novità: TAR del Lazio – sentenza dell’11 Aprile 2007 ]
Come da D.P.R. n° 347/83 e successive modifiche, i compiti dei collaboratori scolastici saranno quelli di accompagnare il disabile nell’ assistenza materiale all’ingresso e all’uscita dalla scuola, all’interno dei locali scolastici e nell’ assistenza per l’igiene personale e l’accompagnamento ai servizi igienici; ciò senza alcuna indennità aggiuntiva. Dovranno occuparsi della pulizia ed igiene di tutto il plesso scolastico.
I tirocinanti educatori professionali sanitari e gli educatori professionali sanitari si occuperanno di assistere i disabili durante l’orario pasti e, se necessario, aiutarli ad alimentarsi.
Ausili e sussidi didattici:
[ I sussidi didattici sono gli oggetti, gli strumenti, le attrezzature, i materiali (strutturati e non) compresi i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l’ autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Tra questi particolare importanza assumono le nuove tecnologie e in particolare il computer per le numerose e innovative potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica delle singole discipline.
Per gli alunni disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali hardware e software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati nella scuola.
La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all’amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali.
Poiché non tutti i sussidi sono concessi gratuitamente e poiché nel mercato esiste una vasta gamma, diversificata nei prezzi e nella validità, occorre che la loro scelta sia operata con estrema attenzione per ottenere la massima ottimizzazione della loro utilizzazione.
Mezzi informatici
L’introduzione e l’uso di mezzi informatici nella scuola è conseguenza diretta della rapida e crescente evoluzione tecnologica, la quale ha mutato il contesto culturale, sociale e produttivo rispetto al passato.
La possibilità di utilizzare i computer per realizzare sistemi di istruzione assistita è oggi uno degli sviluppi più significativi nel campo della didattica. Il computer è così oggi un nuovo e indispensabile strumento al servizio dei docenti che consente di conseguite l’obiettivo di un insegnamento individualizzato. Il computer agisce non solo come strumento di apprendimento, ma anche come stimolo all’apprendimento, determinando l’attenzione continua e favorendo la memorizzazione.
Alcune delle possibilità più significative dell’applicazione dei mezzi informatici nel processo di apprendimento di alunni con handicap sono:
- l’organizzazione logico-percettiva delle attività e del materiale di insegnamento;
- il numero elevatissimo delle attività via via selezionate nella forma di presentazione e nella struttura appropriata ad ogni soggetto;
- la presentazione multimediale dei contenuti da apprendere.
L’uso del computer da parte dei disabili è attualmente facilitato grazie alla disponibilità di una vasta gamma di interfacce e di altri ausili che ne consentono l’utilizzazione anche a soggetti con gravi disabilità .Il computer infatti è dotato di una capacità pressoché illimitata di manipolazione di simboli. Le sue potenzialità e versatilità ne fanno uno strumento di utilizzazione sempre più esteso e un ausilio per il potenziamento delle abilità umane e quindi per il superamento dell’ handicap. Il computer non può ridurre la disabilità, ma può diminuire la situazione di handicap.
Una delle possibilità dei mezzi informatici è quella di sostituire una funzione come il movimento, la voce, la vista per permettere ad una persona con disabilità una maggiore autonomia e di conseguenza una maggiore possibilità di esprimere se stessa e di instaurare rapporti di scambio reciproco.
Con il sussidio del computer è possibile, quindi, rendere più efficace il tempo-istruzione, utilizzare al massimo le capacità dell’alunno con handicap, verificare il raggiungimento di obiettivi didattici, attuare curricoli integrati e avere canali comunicativi multimediali con soggetti privi di manualità o con deprivazioni sensoriali (privi di vista, sordomuti).
Per l’acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, cfr.L.104/92, art.13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766/96 e successive conferme che provvede all’assegnazione dei fondi del capitolo 1149 del Bilancio del Ministero della P.I. ]
La scuola deve essere dotata di un computer per classe, più l’aula informatica dove ce ne saranno almeno 21: 20 per gli alunni più uno per il docente.
Il computer nelle classi e i tablet per ogni docente saranno necessari in quanto ognuno, a fine lezione, nei 10′, compilerà il diario dello studente interrogato, intervenuto o che ha dato problemi, scrivendo nei dettagli e per un massimo di 20 righe quello che riguarda lo studente.
Gli studenti disabili utilizzeranno il tablet in caso di necessità, per allenarsi con la strumentazione informatica. Per percorsi ed attività sul computer, il docente di informatica, in collaborazione con il docente di sostegno proporrà e consiglierà delle attività che possono svolgersi su tablet.
Per il disabile si privilegeranno sempre attività di manipolazione, dove possibile.
Sperimentazione:
[ La sperimentazione è intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico (D.P.R. n.419/74, art.2 e 3, ripresi poi nel testo unico 297/94, art 277-278).
Deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell’ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.
Il ricorso alla sperimentazione, che consente maggiore libertà in un percorso individualizzato, è esplicitamente contemplato nella Legge Quadro 104/92, comma 1 (lettera e) e comma 5 dell’art.13; per quanto riguarda i finanziamenti, si fa riferimento all’art.42 della stessa Legge.
Essenziale, per porre le basi per una progettualità il più ricca possibile in sede locale , è l’Accordo di Programma, in cui i diversi soggetti firmatari, sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.
L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.
L’Atto di indirizzo:
Decreto Ministeriale – Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero della Sanità – 9 luglio 1992.
“Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell’art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
(Pubblicato nella G.U. 30 ottobre 1992, n. 256.)
….Omissis
f) innovazione e sperimentazione didattica.
4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all’uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l’autonomia fisica psicologica e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell’ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all’art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1974, n. 416.
5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall’art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.
6. E’ considerato intervento essenziale nell’ambito degli accordi di programma, ai fini dell’orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti progetti operativi.
7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell’integrazione nella scuola di competenza territoriale dell’alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l’utilizzazione delle attrezzature di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.
Sui criteri di assegnazione dei finanziamenti da parte del M.P.I., oltre la C.M. 766/96, il D.M. 6 Agosto 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.229 il 1 Ottobre 1998, e il D.M. 331/98, art.43 che indica le tipologie di sperimentazione per la quale c’è priorità di finanziamento, e cioè:
….Omissis
43.3 Il Provveditore agli studi, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (Glip), individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:
a) interventi precoci finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento delle situazioni di handicap nei gradi iniziali dei processo formativo;
b) percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e di inserimento nel mondo dei lavoro, con particolare riferimento a progetti che prevedono l’uso di risorse provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle cooperative sociali, al riconoscimento di crediti formativi e all’alternanza scuola-lavoro;
c) percorsi di integrazione che prevedano l’impiego anche di persone esterne al corpo docente, come tutors reclutati attraverso “borse amicali”, esperti in specifiche attività lavorative o figure di sistema;
d) interventi formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche cooperative, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;
e) integrazione scolastica di minorati dell’udito e della vista, con l’intervento dei diversi soggetti istituzionali competenti, anche al fine di mettere le strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione di reti di scuole;
f) progetti di integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici, in particolare situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;
g) progetti che si colleghino all’autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo attività per gruppi, tempi scolastici flessibili, curricoli individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli alunni in situazione di handicap determinino cambiamenti significativi dell’intera organizzazione, della scuola.
43.4 Il Provveditore agli studi dispone, altresì:
– l’eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno dei grado di scuola precedente, nella fase di passaggio di un alunno da un grado all’altro di scuola, qualora il progetto educativo individuale e le esigenze di inserimento rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra i due gruppi di docenti;
– l’eventuale finalizzazione di competenze professionali assegnate per alunni in particolari situazione di handicap anche a reti di scuole.
43.5 In ogni caso i progetti dovranno, evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze;
43.6 Le scuole a cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire l’informazione e la diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di centri territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione dell’autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.
43.7 Le sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l’opportunità della diffusione delle esperienze realizzate. ]
In tutte le classi e su tutta la classe ci sarà la sperimentazione e la ricerca: i docenti si orienteranno verso un’impostazione metodologica didattica basata sulla ricerca e la cooperazione.
La valutazione agli esami e scrutini:
[ Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell’ articolo 318. del D.L.vo n. 297, 16 Aprile 1994, in cui è esplicitato:
“Alla valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.”
“Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.”
Art. 16 Legge n.104 Valutazione del rendimento e prove d’esame.
Per quanto riguarda inoltre la valutazione, va tenuto presente la L.148/90 sulla riforma dell’ordinamento della scuola elementare, in particolare gli artt.1,3,4,5,6.
O.M. 80/95 Titolo I art. 3 c. 3 (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98 e dall’art. 1 della O.M. 128/99): “La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali”. ]
Gli esami riguarderanno tutte le materie del percorso di studi. Si stilerà una tesina interdisciplinare che coinvolgerà tutte le materie previste dal piano di studi, sia quelle curricolari che extracurricolari, e si dialogherà, durante la discussione finale, degli argomenti trattati. Con i disabili il docente di sostegno creerà percorsi strutturati, concordandoli con i docenti curricolari ed extracurricolari.
LE SCHEDE DIDATTICHE ED EXTRADIDATTICHE
Alla fine di ogni lezione il personale docente strutturato e non, avrà a disposizione 10’, il tempo necessario per compilare le schede individuali dei ragazzi intervenuti durante l’ora di lezione. Il docente potrà compilarle sul tablet in dotazione, inserendo le informazioni sulla piattaforma scolastica, per rendere le informazioni fruibili agli altri docenti. La piattaforma scolastica online è un registro elettronico dove, al suo interno, verranno caricate le varie schede per ogni singolo alunno chiamato diario dell’alunno. La scheda sarà inserita nell’apposita cartella virtuale dell’alunno infatti sarà individuale, riguarderà il singolo alunno interessato.
Sulla scheda sono riportate le seguenti voci:
Alunno:
classe:
Data, ora:
Interrogazione (argomenti trattati):
Voto e giudizio:
Episodio o comportamento (se c’è stato un comportamento insolito, sia positivo che negativo):
Stato d’animo del ragazzo (recepito dal docente):
Stato d’animo del docente:
Per ogni voce si dovrà scrivere al massimo 20 righe. Servirà al docente successivo ed in seduta di riunione per analizzare il ragazzo non solo sotto l’aspetto del voto, ma anche attraverso lo stato d’animo. È importante che si includa anche questo perché la maggior parte delle volte lo studente può comportarsi in un determinato modo in risposta ad un’emozione provata.
Anche i tirocinanti tutor pre-laurea, e docenti pre-ruolo avranno delle schede da compilare con i loro alunni, avranno a disposizione dei tablet e potranno accedere alla piattaforma, rispondendo nell’apposita cartella virtuale dell’alunno sull’andamento extrascolastico specificando le seguenti voci:
Alunno:
classe:
Data, ora:
Analisi argomento ripetuto:
comprensione dell’alunno:
comprensione esercizi:
capacità di espressione dell’alunno nel spiegare le definizioni e concetti:
metodologia efficace adottata con l’alunno:
metodologia inefficace adottata con l’alunno:
atteggiamento assunto dal ragazzo (durante il supporto allo studio pomeridiano):
Queste schede servono come integrazione all’attività curricolare per capire le motivazioni degli stati d’animo dello studente a cosa sono dovute.
Anche gli altri tirocinanti educatori professionali, pedagogisti compileranno delle schede riguardanti il modo di sistemare e organizzare i tavoli durante l’orario di pranzo, il modo dei ragazzi di socializzare, e nel contesto ospedaliero come vivono le lezioni in contemporanea con la malattia.
IN MENSA
Alunno:
classe:
Data, ora:
tipologia di coinvolgimento, socializzazione:
compito ricoperto:
svolgimento compito (corretto/scorretto):
voto disciplinare:
IN OSPEDALE
Alunno:
Ospedale:
Data, ora:
Problematica riscontrata:
Emozioni rilevate:
Argomento trattato:
Apprendimento argomento:
Come vive la malattia:
Anche nello sport, nell’arte, nella danza, nella musica, nel teatro e nel cinema ci saranno apposite schede da compilare.
Le schede saranno impostate nel seguente modo:
Alunno:
Attività extrascolastica:
Data, ora:
Problematica riscontrata:
Emozioni rilevate:
Argomento trattato:
Livello di socializzazione, coinvolgimento:
Apprendimento attività:
Memorizzazione attività:
All’ interno della nuova scuola le attività extrascolastiche non sono facoltative, ogni ragazzo deve scegliere necessariamente un’attività perché le attività extrascolastiche faranno media con quelle scolastiche.
Le schede delle attività scolastiche ed extrascolastiche sono tutte su piattaforma nella cartella ogni singolo ragazzo, ma specificheremo sempre il nome e cognome dell’alunno, la classe di appartenenza, la data e l’ora.
Inoltre sarà compito della segreteria, prima dell’ inizio dell’anno scolastico, caricare su piattaforma tutti i dati sulla famiglia del ragazzo, il lavoro dei genitori, se abitano con un partente che non è genitore, se i genitori sono separati, divorziati…
Questo servirà per inquadrare meglio la situazione che vive lo studente. I docenti dovranno avere ben chiaro, prima dell’ inizio dell’anno la situazione familiare di ogni singolo alunno.
Non bisogna lasciare nulla al caso, anche sapere se in famiglia ci sono animali o se l’alunno ha perso i genitori è fondamentale, sevirà per capire meglio gli stati d’animo inconsci che il bambino attraversa nella sua vita interiore.
Prima dell’ inizio dell’anno scolastico ci sarà una riunione dove il pedagogista illustrerà ai docenti e operatori nel settore educativo, la modalità di compilazione delle schede, le problematiche dei ragazzi. L’ informatico spiegherà come accedere alla piattaforma per caricare le informazioni.
Tutti gli operatori delle associazioni, cooperative, scuole di danza, di teatro, sportive e dilettantistiche, artistiche e conservatori dovranno aver vinto il bando prima dell’ inizio dell’anno scolastico.
Tutti gli studenti dovranno essere seguiti dagli operatori fin dal primo giorno. In caso di mancata partecipazione, la scuola provvederà a selezionare altri operatori in graduatoria che dovranno essere informati e formati prima di intervenire sui ragazzi.
È importante che gli studenti non vengano mai lasciati soli nel percorso formativo.
Qui di seguito riassumo un esempio di schede da caricare su piattaforma:
This slideshow requires JavaScript.